Colleghi Deputati! - L'anatomia è una disciplina indispensabile per tutta la medicina e principalmente per l'esercizio della chirurgia, della microchirurgia, della chirurgia non invasiva, della radiologia e della radiologia interventista.
      Per quanto sia elevato il livello di preparazione garantito dalle cattedre di anatomia, questa però non viene più insegnata con l'aiuto indispensabile della dissezione, unico metodo idoneo ad acquisire una conoscenza reale, particolareggiata e tridimensionale degli organi del corpo umano.
      L'unico modo per fare pratica di dissezione per gli studenti di medicina italiani - almeno per quanti possono permetterselo - è recarsi in Francia, in Spagna, in Belgio e in altri Paesi europei, dove è possibile frequentare corsi pratici su preparati anatomici: attualmente, in particolare, il 50 per cento dei partecipanti ai corsi francesi è italiano. In Francia, infatti, è in vigore dal 1960 una normativa che concerne la donazione del corpo, grazie alla quale fino ad oggi sono stati donati alle università francesi 50 mila corpi.
      In Italia tutto ciò non è previsto. Allo studente di medicina manca una effettiva possibilità di approfondire le proprie conoscenze anatomiche, approfondimento che sarebbe poi messo al servizio della collettività. Così come non è data la possibilità al cittadino di donare il proprio corpo affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico e umano, quali lo

 

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studio, appunto, e la ricerca scientifica. Anche la ricerca scientifica, infatti, riceverebbe grande aiuto da quanto previsto dalla presente proposta di legge, in particolare per quel che riguarda lo studio di tutte quelle malattie su cui è più impegnata, e per la pratica delle nuove tecniche chirurgiche, microscopiche e mininvasive.
      Quello che con la proposta di legge in sostanza si propone è l'estensione di quel diritto a fare «dono di sé» che è già stato sancito dalla legge sulla donazione degli organi e dei tessuti a fini di trapianto.
      L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge.
      All'articolo 2 viene promossa l'informazione attraverso iniziative dirette a fare conoscere ai cittadini, ma anche ai medici di medicina generale e a quelli delle strutture sanitarie pubbliche e private, la possibilità di donare il proprio corpo per fini scientifici.
      L'articolo 3 stabilisce le modalità di manifestazione del consenso. Si prevede un testamento olografo in duplice copia, una delle quali viene consegnata ai centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme di cui all'articolo 4. L'articolo 3 stabilisce inoltre le modalità con le quali il centro di riferimento è tenuto a comunicare la volontà di donazione all'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore, che a sua volta lo inserirà in un apposito elenco speciale.
      L'articolo 4 stabilisce che siano utilizzate in funzione di centri di riferimento le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità.
      Con l'articolo 5 sono individuati le modalità e i criteri di riconsegna della salma, che deve essere restituita alla famiglia in condizioni dignitose ed entro un anno dalla presa in consegna. Lo stesso articolo sancisce che le spese di trasporto della salma e quelle per la tumulazione sono a carico della azienda sanitaria locale in cui ha sede il centro di riferimento che l'ha presa in consegna.
      All'articolo 6 si chiarisce che la donazione del corpo non può avere fini di lucro.
      Infine, agli articoli 7 e 8 sono indicati rispettivamente il termine per l'adozione del regolamento di attuazione della legge e la copertura finanziaria.

 

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